IVA AGEVOLATA 4% ?

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

1.non vedenti
2.sorde
3.con disabilità psichica o mentale
4. titolari dell’indennità di accompagnamento con grave limitazione
della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni con ridotte o impedite capacità motorie.


Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda le persone sorde, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

Le persone elencate ai punti 3 e 4 sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

In particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

Le persone indicate al punto 5 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Attenzione Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

I verbali di “invalidità” e di “handicap” hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

“Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.

“Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

“Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
le seguenti informazioni vengono riportate dal sito dell'agenzia dell'entrate