Revisione Autovetture

Revisione Periodica La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.  

Revisione Annuale

La revisione è prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Revisione Bombole di tipo CNG4

Per le bombole destinate allo stoccaggio di metano – in CNG4 – a bordo dei veicoli M1 e N1, con la circolare prot. n. 7865 del 27 marzo 2015 sono state impartite nuove modalità alternative per la riqualificazione delle stesse bombole.  Con la circolare citata si dispone che le sedute di revisione delle bombole siano eseguite presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli da loro individuate. La riqualificazione delle bombole è effettuata la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo e successivamente ogni due anni. 

Revisione Carrelli

Dal 2018 le revisioni dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (O1 e O2) devono essere effettuate secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.  I rimorchi tipo O1 e O2 sono ad esempio: roulottes, carrelli moto, carrelli barche, carrelli alianti e ultraleggeri, carrelli tenda, carrelli per il trasporto di cose ed in generale tutti quelli indicati nell’art. 56 comma 2 del C.D.S.che non abbiano massa massima superiore a 750 kg (O1) o 3.500 Kg (O2)